Art. 27
Entrata in vigore
In vigore dal 22 dic 1986
Il presente regolamento entra il vigore il 1g luglio 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1986.
Per il Consiglio
Il Presidente
G. SHAW
(1) GU n. C 172 del 2. 7. 1984, pag. 178, e GU n. C 255 del 13. 10. 1986, pag. 169.
(2) GU n. C 77 del 21. 3. 1983, pag. 13, e GU n. C 344 del 31. 12. 1985, pag. 31.
(3) GU n. 124 del 28. 11. 1962, pag. 2751/62.
(4) GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.
(5) GU n. L 175 del 23. 7. 1968, pag. 1.
(6) GU n. L 121 del 17. 5. 1979, pag. 1.
Storico versioni
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