Art. 25
Pubblicazione delle decisioni
In vigore dal 22 dic 1986
1. La Commissione pubblica le decisioni che prende in applicazione dell', dell', paragrafo 3, secondo comma, e paragrafo 4, e dell', para-
grafo 3.
2. La pubblicazione indica le parti interessate e il contenuto essenziale della decisione; essa deve tener conto dell'interesse legittimo delle imprese a che non vengano divulgati i segreti relativi ai loro affari.
Storico versioni
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