Art. 25

Pubblicazione delle decisioni

In vigore dal 22 dic 1986
1. La Commissione pubblica le decisioni che prende in applicazione dell', dell', paragrafo 3, secondo comma, e paragrafo 4, e dell', para- grafo 3. 2. La pubblicazione indica le parti interessate e il contenuto essenziale della decisione; essa deve tener conto dell'interesse legittimo delle imprese a che non vengano divulgati i segreti relativi ai loro affari.
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