Art. 23

Audizione degli interessati e dei terzi

In vigore dal 22 dic 1986
1. Prima di ogni decisione prevista dall', dall', paragrafo 3, secondo comma, e paragrafo 4, dall', paragrafo 3, e dagli , la Commissione dà modo alle imprese e associazioni di imprese interessate di manifestare il proprio punto di vista relativamente agli addebiti su cui essa si basa. 2. La Commissione o le autorità degli Stati membri possono sentire, se lo ritengono necessario, ogni altra persona fisica o giuridica. Qualora persone fisiche o giuridiche chiedano di essere sentite, dimostrando di avervi un interesse, la loro domanda deve essere accolta. 3. Quando la Commissione intende prendere una decisione di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato, essa pubblica il contenuto essenziale dell'accordo, della decisione o della pratica in causa e invita i terzi interessati a presentare le loro osservazioni nel termine che essa fissa e che non può essere inferiore ad un mese. La pubblicazione deve tener conto dell'interesse legittimo delle imprese a che non vengano divulgati i segreti relativi ai loro affari.
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