Art. 11

Espletamento delle procedure su denuncia o d'ufficio

In vigore dal 22 dic 1986
1. Se constata un'infrazione all'articolo 85, paragrafo 1, o all'articolo 86 del trattato, la Commissione obbliga, mediante decisione, le imprese ed associazioni di imprese interessate a porre fine all'infrazione constatata. Fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento, la Commissione, prima di prendere la decisione di cui al primo comma, può rivolgere alle imprese ed alle associazioni di imprese interessate raccomandazioni dirette a far cessare l'infrazione. 2. Il paragrafo 1 è applicabile anche nei casi previsti all' del presente regolamento. 3. Se la Commissione giunge alla conclusione, fondandosi sugli elementi di cui è a conoscenza, che non vi è motivo di intervenire, a norma dell'articolo 85, paragrafo 1, o dell'articolo 86 del trattato, o dell' del presente regolamento, nei riguardi di un accordo, di una decisione o di una pratica, essa emette una decisione che respinge la denuncia come infondata, se la procedura è stata avviata su denuncia. 4. Se la Commissione giunge alla conclusione, al termine di una procedura avviata su denuncia o d'ufficio, che un accordo, una decisione o una pratica concordata soddisfano alle condizioni previste dall'articolo 85, paragrafi 1 e 3, essa emette una decisione di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3. Nella decisione è indicata la data a decorrere dalla quale la decisione stessa prende effetto. Tale data può essere anteriore a quella della decisione.
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