Art. 6
Esenzione degli accordi tra utenti e conferenze riguardanti l'utilizzazione di servizi di trasporto marittimo di linea
In vigore dal 22 dic 1986
Sono esonerati dal divieto sancito dall'articolo 85, para-
grafo 1, del trattato gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate tra utenti e conferenze nonché, se del caso, gli accordi tra utenti a tal fine necessari, relativi ai prezzi, alle condizioni e alla qualità dei servizi di linea, purché siano previsti all', punti 1 e 2.
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