Art. 2

Accordi tecnici

In vigore dal 22 dic 1986
1. Il divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate aventi per oggetto e per effetto solamente l'applicazione di miglioramenti tecnici o la cooperazione tecnica mediante: a) la fissazione o l'applicazione uniforme di norme o di tipi per le navi e altri mezzi di trasporto, il materiale, gli approvvigionamenti e gli impianti fissi; b) lo scambio o l'utilizzazione in comune, per l'esercizio dell'attività di trasporto, di navi, spazi di navi o posti/containers e altri mezzi di trasporto, di personale, di materiale o di impianti fissi; c) l'organizzazione e l'esecuzione di operazioni successive o supplementari di trasporto marittimo, nonché la fissazione o l'applicazione di prezzi e condizioni globali per detti trasporti; d) il coordinamento degli orari del trasporto su itinerari successivi; e) il raggruppamento di spedizioni isolate; f) l'adozione o l'applicazione di regole uniformi relative alla struttura e alle condizioni di applicazione delle tariffe di trasporto. 2. Se necessario, la Commissione presenterà al Consiglio proposte intese a modificare l'elenco di cui al paragrafo 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1986:4056:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo