Art. 10

Procedure su denuncia o d'ufficio

In vigore dal 22 dic 1986
La Commissione avvia su denuncia o d'ufficio le procedure di far cessare un'infrazione all'articolo 85, paragrafo 1, o all'articolo 86 del trattato, nonché la procedura ai fini dell'applicazione dell' del presente regolamento. Sono autorizzati a presentare denuncia: a) gli Stati membri, b) le persone fisiche o giuridiche che sostengano di avervi interesse legittimo.
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