Art. 9
Conflitti di diritto internazionale
In vigore dal 22 dic 1986
1. Qualora l'applicazione del presente regolamento a determinate intese o pratiche restrittive possa entrare in conflitto con le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di determinati paesi terzi con rischio di compromettere importanti interessi commerciali e marittimi della Comunità, la Commissione procede alla prima occasione con le autorità competenti dei paesi terzi in questione alle consultazioni intese a conciliare nei limiti del possibile detti interessi con il rispetto del diritto comunitario. La Commissione informa il comitato consultivo di cui all' sui risultati di queste consultazioni.
2. Qualora si debbano negoziare accordi con paesi terzi, la Commissione presenta raccomandazioni al Consiglio che l'autorizza ad aprire i negoziati necessari.
Tali negoziati sono condotti dalla Commissione in consultazione con il comitato consultivo di cui all' nel quadro delle direttive che il Consiglio può impartirle.
3. Nell'esercizio dei poteri che gli sono conferiti dal presente articolo il Consiglio delibera secondo la procedura di presa di decisione definita all'articolo 84, paragrafo 2, del trattato.
SEZIONE II
DISPOSIZIONI PROCEDURALI
Storico versioni
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