Art. 20
Penalità di mora
In vigore dal 22 dic 1986
1. La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ed associazioni di imprese penalità di mora
varianti da cinquanta a mille ECU per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla data fissata nella decisione, al fine di costringerle:
a) a porre fine ad un'infrazione delle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, o dell'articolo 86 del trattato di cui essa ha ordinato la cessazione ai sensi dell', o
a conformarsi ad un obbligo imposto a norma dell'arti-
colo 7;
b) a porre fine ad ogni azione vietata a norma dell', paragrafo 3;
c) a fornire in maniera completa ed esatta un'informazione richiesta mediante decisione presa ai sensi dell', paragrafo 5;
d) a sottoporsi ad un accertamento che essa ha ordinato mediante decisione presa ai sensi dell', paragrafo 3.
2. Quando le imprese o associazioni di imprese hanno soddisfatto l'obbligo per l'osservanza del quale era stata inflitta la penalità di mora, la Commissione può fissare l'ammontare definitivo di questa in una misura inferiore a quella che risulterebbe dalla decisione originaria.
3. È applicabile l', paragrafi 3 e 4.
Storico versioni
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