Art. 20 · Penalità di mora

Art. 20

Penalità di mora

In vigore dal 22 dic 1986
1. La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ed associazioni di imprese penalità di mora varianti da cinquanta a mille ECU per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla data fissata nella decisione, al fine di costringerle: a) a porre fine ad un'infrazione delle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, o dell'articolo 86 del trattato di cui essa ha ordinato la cessazione ai sensi dell', o a conformarsi ad un obbligo imposto a norma dell'arti- colo 7; b) a porre fine ad ogni azione vietata a norma dell', paragrafo 3; c) a fornire in maniera completa ed esatta un'informazione richiesta mediante decisione presa ai sensi dell', paragrafo 5; d) a sottoporsi ad un accertamento che essa ha ordinato mediante decisione presa ai sensi dell', paragrafo 3. 2. Quando le imprese o associazioni di imprese hanno soddisfatto l'obbligo per l'osservanza del quale era stata inflitta la penalità di mora, la Commissione può fissare l'ammontare definitivo di questa in una misura inferiore a quella che risulterebbe dalla decisione originaria. 3. È applicabile l', paragrafi 3 e 4.
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