Art. 7

In vigore dal 22 dic 1986
1. Il comitato dell' emette il proprio parere sui progetti di decisioni di finanziamento di progetti o di azioni che gli sono presentati dalla Commissione. 2. I progetti di decisioni di finanziamento di progetti o di azioni espongono in particolare la posizione di questi ultimi nel contesto delle prospettive di sviluppo del paese o dei paesi beneficiari e valutano l'efficacia di ciascun progetto o azione, confrontando gli effetti che ci si attende dalla sua attuazione e i fondi che vi devono essere investiti. Essi indicano, se del caso, come i precedenti aiuti della Comunità siano stati utilizzati nell'ambito del progetto o di progetti analoghi di tale paese o di tali paesi e quali siano le varie fonti esterne che concorrono al finanziamento di tali progetti. Essi prevedono in particolare le misure intese a favorire, conformemente ai protocolli, la partecipazione delle imprese dei paesi beneficiari all'esecuzione dei progetti.
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