Art. 12
In vigore dal 22 dic 1986
1. La Commissione si accerta dell'esecuzione dei mandati previsti dall', nonché dell'esecuzione degli aiuti che essa gestisce direttamente e delle condizioni alle quali i progetti in via di realizzazione, finanziati con tali aiuti, sono posti in atto dai paesi beneficiari o dagli altri eventuali beneficiari contemplati in ciascuno dei protocolli conclusi con i suddetti paesi.
2. Essa si accerta inoltre, in stretto collegamento con le autorità responsabili del paese o dei paesi beneficiari, delle condizioni alle quali le realizzazioni finanziate mediante aiuti comunitari sono utilizzate dai beneficiari.
3. In occasione degli esami effettuati conformemente ai paragrafi 1 e 2, la Commissione verifica, unitamente alla Banca, in quale misura siano stati raggiunti gli obiettivi definiti in conformità degli accordi di cooperazione con l'Algeria, il Marocco, la Tunisia, l'Egitto, il Libano, la Giordania e la Siria, del protocollo che stabilisce talune disposizioni relative all'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta, del protocollo addizionale dell'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro, nonché dei protocolli conclusi con tutti i paesi summenzionati.
4. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio, su loro richiesta e almeno una volta all'anno, in merito al rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.
Storico versioni
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