Art. 8

In vigore dal 22 dic 1986
La Commissione adotta decisioni che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, qualora il comitato dell' non esprima un parere favorevole le decisioni sono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio. In tal caso, la Commissione rinvia di tre mesi al massimo, a decorrere dalla data della comunicazione, l'applicazione delle decisioni adottate. Il Consiglio deliberando a maggioranza qualificata può prendere una decisione diversa nel termine di tre mesi.
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