Art. 9
In vigore dal 22 dic 1986
1. Presso la Banca è istituito un comitato composto di rappresentanti dei governi degli Stati membri, in appresso denominato « comitato dell' ».
Il comitato dell' è presieduto dal rappresentante del governo dello Stato membro che esercita la presidenza del consiglio dei governatori della Banca; il segretariato è assicurato dalla Banca.
Un rappresentante della Commissione partecipa ai lavori.
2. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, stabilisce il regolamento interno del comitato dell'.
3. Il comitato dell' si pronuncia alla maggioranza qualificata di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato.
4. In seno al comitato dell', ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione prevista all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato.
Storico versioni
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