Art. 10
In vigore dal 22 dic 1986
1. Il comitato dell' formula un parere sui progetti di decisione di finanziamento elaborati dalla Banca ai sensi dell'.
Il rappresentante della Commissione espone la posizione della propria istituzione su questi progetti.
La posizione della Commissione verte segnatamente sulla conformità dei progetti con gli obiettivi della cooperazione finanziaria e tecnica, definiti dagli accordi o dai protocolli, e con gli orientamenti generali adottati dai consigli di cooperazione o di associazione.
2. Inoltre, il comitato dell' è informato dalla Banca in merito ai prestiti non bonificati che essa prevede di concedere sui fondi propri.
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