Art. 5

In vigore dal 22 dic 1986
1. La posizione che la Comunità deve assumere per definire gli obiettivi specifici della cooperazione finanziaria e tecnica in seno ai consigli di cooperazione o di associazione è adottata dal Consiglio su proposta della Commissione, elaborata, in stretta collaborazione con la Banca, sulla scorta delle informazioni raccolte conformemente all'. In caso di disaccordo, la Banca rende nota la propria posizione al Consiglio. 2. Per l'attuazione della cooperazione finanziaria e tecnica in base agli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1, il Consiglio procede una volta all'anno ad un dibattito circa gli orientamenti per il proseguimento della cooperazione finanziaria. In questo contesto, esso farà si che si tenga particolarmente conto della reciproca complementarità degli interessi in questione. Per questo dibattito di orientamento la Commissione presenta al Consiglio una relazione, redatta in collaborazione con la Banca sulle parti che la riguardano, relativa all'attuazione della cooperazione finanziaria nel corso dell'esercizio precedente. La Commissione e la Banca comunicheranno altresì al Consiglio le indicazioni ricevute dai paesi beneficiari in merito ai finanziamenti desiderati, nonché sulle operazioni che la Commissione e la Banca intendono presentare per parere ai comitati di cui agli , conformemente agli . Inoltre, la Commissione e la Banca procederanno alla valutazione dei principali progetti realizzati in settori importanti, ciascuna per i progetti che la riguardano, per stabilire se siano stati conseguiti gli obiettivi definiti all'atto dell'istruzione dei medesimi e per fornire orientamenti intesi a migliorare l'efficacia delle future operazioni di aiuto. Le relazioni di valutazione sono messe a disposizione di tutti gli Stati membri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1986:3973:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo