Art. 3
In vigore dal 22 dic 1986
1. Per quanto riguarda l'Algeria, il Marocco, la Tunisia, l'Egitto, il Libano, la Giordania e la Siria, la Commissione, a nome della Comunità, previa consultazione dei rappresentanti degli Stati membri, conferisce alla Banca un mandato generale per la gestione degli abbuoni di interesse dei prestiti concessi su fondi propri, delle operazioni su capitali di rischio, nonché dei prestiti speciali nei settori industriale, energetico, minerario, turistico e delle infrastrutture economiche.
La Commissione provvede direttamente alla gestione degli aiuti dei quali non è previsto il rimborso, destinati a programmi o ad operazioni di assistenza tecnica in qualsiasi settore, e a quella dei prestiti speciali in settori diversi da quelli indicati nel mandato generale conferito alla Banca e precisati nel primo comma.
2. Per quanto riguarda Malta e Cipro, la Commissione, a nome della Comunità, previa consultazione degli Stati membri, conferisce alla Banca un mandato generale per la gestione degli abbuoni d'interesse dei prestiti su fondi propri, nonché per quella delle operazioni su capitali di rischio e dei prestiti speciali.
La Commissione provvede direttamente alla gestione degli aiuti dei quali non è previsto il rimborso, destinati a programmi o ad operazioni di assistenza tecnica.
3. I mandati conferiti alla Banca conformemente ai paragrafi 1 e 2, in particolare le disposizioni relative ai movimenti di fondi e alla remunerazione del mandatario, sono oggetto di una convenzione tra la Commissione e la Banca, previa consultazione dei rappresentanti degli Stati membri. Questa convenzione comprenderà le disposizioni che figurano negli .
Le operazioni che rientrano nei mandati stabiliti conformemente ai paragrafi 1 e 2 e che riguardano i prestiti speciali e i capitali di rischio sono effettuate dalla Banca per conto e a rischio della Comunità.
La Banca agisce secondo le procedure previste dal suo statuto e secondo le modalità previste dalla convenzione di cui al primo comma.
Storico versioni
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