Art. 6
In vigore dal 22 dic 1986
1. Presso la Commissione è istituito un comitato composto di rappresentanti dei governi degli Stati membri, in appresso denominato « comitato dell' ». Il comitato dell' è presieduto da un rappresentante della Commissione; il segretariato è assicurato dalla Commissione.
Un rappresentante della Banca partecipa ai lavori.
2. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, stabilisce il regolamento interno del comitato dell'.
3. Il comitato dell' si pronuncia alla maggioranza qualificata di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato.
4. In seno al comitato dell', ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione prevista dall'articolo 148, paragrafo 2, del trattato.
Storico versioni
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