Art. 2
In vigore dal 22 dic 1986
1. I fondi stanziati per il finanziamento degli aiuti non coperti dai fondi propri della Banca sono gestiti dalla Commissione conformemente al regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, fatti salvi in particolare gli del presente regolamento, nonché le competenze della Banca per la gestione di talune forme di aiuto.
2. Tuttavia, le modalità particolari di gestione dei fondi menzionati al paragrafo 1, per quanto riguarda segnatamente la designazione degli organi finanziari esecutivi nonché le condizioni di parità della concorrenza, purché tali modalità siano necessarie per l'applicazione dei protocolli, sono adottate di comune accordo tra la Commissione e ogni paese beneficiario.
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