Art. 4
In vigore dal 22 dic 1986
La Commissione comunica almeno una volta all'anno agli Stati membri le informazioni ricevute dai paesi beneficiari sul contenuto e sulle prospettive del loro piano di sviluppo, sugli obiettivi che tali paesi si sono fissati, nonché sui progetti già conosciuti e atti a conseguire tali obiettivi.
La Commissione elabora tali informazioni d'intesa con la Banca.
Nello stesso tempo, gli Stati membri informano la Commissione sugli aiuti bilaterali concessi ai paesi beneficiari; la Commissione trasmette tali informazioni agli altri Stati membri.
Inoltre la Commissione trasmette al comitato di cui all' i dati disponibili sugli altri aiuti bilaterali e multilaterali a favore dei paesi beneficiari.
A tal fine, nonché ai fini dell'informazione degli Stati membri, essa raccoglie ogni utile indicazione sugli aiuti a favore dei paesi beneficiari.
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