Art. 7
In vigore dal 24 nov 1986
1. Ai fini dell'applicazione dell' del regolamento di base, le condizioni economiche sono considerate soddisfatte per un tipo di merce d'importazione da vincolare al regime nel corso di un periodo determinato, quando il richiedente dell'autorizzazione:
a) si rifornisca nel territorio doganale della Comunità, nel corso dello stesso periodo, in misura pari all'80 % del suo fabbisogno di questo tipo di merce;
b) cerca di premunirsi contro difficoltà reali di approvvigionamento per un tipo di merce, congruamente provate all'autorità doganale, e la parte di approvvigionamento comunitario sia inferiore alla percentuale di cui alla lettera a);
c) prova all'autorità doganale di aver fatto tutto ciò che è necessario per procurarsi le merci da perfezionare sul mercato comunitario senza che alcun produttore comunitario si sia manifestato.
2. Il paragrafo 1, lettera a), non si applica alle merci di cui all'allegato II del trattato.
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