Art. 9

In vigore dal 24 nov 1986
Fatto salvo l', per avvalersi della compensazione per equivalenza o dell'esportazione anticipata le merci equivalenti debbono essere classificate nella stessa sottovoce della tariffa doganale comune, essere della stessa qualità commerciale e possedere le medesime caratteristiche tecniche delle merci d'importazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1986:3677:oj#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo