Art. 9
In vigore dal 24 nov 1986
Fatto salvo l', per avvalersi della compensazione per equivalenza o dell'esportazione anticipata le merci equivalenti debbono essere classificate nella stessa sottovoce della tariffa doganale comune, essere della stessa qualità commerciale e possedere le medesime caratteristiche tecniche delle merci d'importazione.
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