Art. 10
In vigore dal 24 nov 1986
Quando le circostanze lo giustifichino, l'autorità doganale ammette che le merci equivalenti possano trovarsi in una fase
di fabbricazione più avanzata delle merci d'importazione, a condizione che la parte essenziale dell'operazione di perfezionamento cui vengono sottoposte le merci equivalenti sia effettuata nell'impresa del titolare dell'autorizzazione o nell'impresa in cui essa è effettuata per conto di questi.
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