Art. 5

1. Ai fini dell'applicazione delle condizioni economiche:

In vigore dal 24 nov 1986
a) non sussistono «termini convenienti», ai sensi dell', paragrafo 1, lettera c), del regolamento di base, qualora i produttori stabiliti nella Comunità non siano in grado di mettere le merci comparabili a disposizione dell'operatore nel termine necessario per effettuare l'operazione commerciale prevista, sebbene una richiesta sia stata loro inviata in tempo utile; b) per valutare se il prezzo delle merci comparabili prodotte nella Comunità renda economicamente impossibile l'operazione commerciale prevista, l'autorità doganale tiene conto segnatamente dell'incidenza dell'utilizzazione delle merci prodotte nella Comunità sul prezzo di costo del prodotto compensatore e, di conseguenza, sullo smercio di questo prodotto sul mercato terzo, prendendo in considerazione: - da una parte, il prezzo della merce non sdoganata, destinata a subire le operazioni di perfezionamento, e il prezzo delle merci comparabili prodotte nella Comunità, al netto delle tasse interne rimborsate o da rimborsare in caso di esportazione, tenendo conto delle restituzioni e degli altri importi istituiti nel quadro della politica agricola comune. All'atto del raffronto dei prezzi di cui sopra si tiene anche conto delle condizioni di vendita, segnatamente delle condizioni di pagamento e di consegna previste, - e, dall'altra, il prezzo che può essere ottenuto per il prodotto compensatore sul mercato terzo, tenuto conto della corrispondenza commerciale o di altri elementi; c) per «lavorazione per conto» s'intende qualsiasi perfezionamento operato sulla base delle istruzioni e per conto di un committente stabilito fuori del territorio doganale della Comunità e, in generale, dietro pagamento dei soli costi di trasformazione delle merci d'importazione direttamente o indirettamente messe a disposizione del titolare dell'autorizzazione. 2. Le merci prodotte nella Comunità sono comparabili alle merci di importazione quando rientrino nella stessa sottovoce della nomenclatura della tariffa doganale comune, presentino la stessa qualità commerciale ed abbiano le stesse caratteristiche tecniche, valutate in funzione dei prodotti compensatori da ottenere. 3. In sede di esame delle condizioni economiche non costituisce di per sé un motivo per concedere l'autorizzazione: a) il fatto che il produttore comunitario di merci comparabili che potrebbero essere utilizzate per effettuare le operazioni di perfezionamento sia un'impresa concorrente della persona che chieda di beneficiare del regime di perfezionamento attivo; b) il fatto che tali merci prodotte nella Comunità da un'unica impresa.
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