Art. 2
In vigore dal 24 nov 1986
1. Le merci cui si applica l', paragrafo 3, lettera h), quarto trattino, del regolamento di base (aiuti alla produzione) e le relative utilizzazioni sono indicate nell'allegato I.
2. L'autorità doganale può permettere l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1 per merci diverse da quelle elencate nell'allegato I che non si ritrovano nei prodotti compensatori, ma che permettono o facilitano l'ottenimento di tali prodotti, anche se esse spariscono totalmente o parzialmente nel corso dell'utilizzazione. Il presente comma non si applica alle fonti di energia, ai lubrificanti ed ai materiali ed utensili.
Ogni Stato membro comunica alla Commissione ogni sei mesi i casi in cui il presente paragrafo è applicato.
TITOLO II
CONCESSIONE DEL REGIME
CAPITOLO I
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
Storico versioni
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