Art. 6
In vigore dal 24 nov 1986
1. Ai fini dell'applicazione dell', punto 4, del regolamento di base, il valore è fissato a 200 000 ECU per autorizzazione, indipendentemente dal numero di operatori che effettuano l'operazione di perfezionamento.
Tuttavia, per le merci o i prodotti figuranti nell'elenco di cui all'allegato III, questo valore è fissato a 100 000 ECU.
2. Il valore di cui al paragrafo 1 è il valore in dogana delle merci valutato sulla base degli elementi conosciuti e dei documenti esibiti all'atto della presentazione della domanda.
3. L'applicazione dei paragrafi 1 e 2 può essere sospesa per una merce d'importazione determinata secondo la procedura di cui all', paragrafi 2 e 3, del regolamento di base.
Storico versioni
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