Art. 3
In vigore dal 24 nov 1986
1. Fatti salvi il paragrafo 4 e l', la domanda di autorizzazione va fatta per iscritto conformemente al modello di cui all'allegato II. Essa contiene almeno le informazioni figuranti nel predetto allegato. Essa deve essere datata e firmata.
2. L'autorità doganale, ove ritenga che le informazioni figuranti nel modello di cui al paragrafo 1 siano insufficienti, può chiedere al richiedente informazioni complementari.
3. Alla domanda devono essere allegati tutti i documenti o tutte le pezze giustificative che occorre presentare per l'esame della domanda.
4. Quando si tratti di una domanda di rinnovo dell'autorizzazione, l'autorità doganale può consentire che il titolare presenti una semplice domanda scritta nella quale figurino, in particolare, gli estremi dell'autorizzazione precedente e, se del caso, gli elementi che vanno modificati.
5. Le domande, i documenti e le pezze giustificative relativi alle domande, sono conservati dall'autorità doganale unitamente alle copia dell'autorizzazione eventualmente rilasciata.
6. Se le condizioni per la concessione dell'uno o dell'altro sistema sono soddisfatte, il richiedente può chiedere l'autorizzazione avvalendosi o del sistema della sospensione o del sistema del rimborso.
7. Se le operazioni di perfezionamento si effettuano nel quadro di un contratto di lavorazione per conto tra due persone stabilite nella Comunita, la domanda di autorizzazione è depositata dal committente o in suo nome.
8. Quando una domanda di modifica di un'autorizzazione deve essere presentata, si applica il paragrafo 4.
CAPITOLO II
CONDIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE
Storico versioni
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