Art. 26
1. Quando non si applichino gli articoli 24 e 25 e le operazioni di perfezionamento riguardino:
In vigore dal 24 nov 1986
a) la riparazione di merci, compresa la loro revisione e la loro messa a punto, oppure
b) le manipolazioni usuali di cui possono formare oggetto le merci in virtù delle disposizioni comunitarie relative ai depositi doganali e alle zone franche,
l'ufficio doganale designato dall'autorità doganale permette che la presentazione della dichiarazione di vincolo al regime o la dichiarazione di immissione in libera pratica nel quadro del sistema di rimborso costituisca, nel contempo, la domanda di autorizzazione.
In tal caso, l'autorizzazione è costituita dall'accettazione di questa dichiarazione e tale accettazione è subordinata alle condizioni relative al rilascio dell'autorizzazione.
2. L'ufficio doganale designato dall'autorità doganale può applicare la procedura di cui al paragrafo 1 nel caso di merci destinate a subire operazioni di perfezionamento attivo diverse da quelle di cui al predetto paragrafo.
Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione gli uffici designati, precisando, per ciascuno di essi, i tipi di merci e le operazioni di perfezionamento ammesse.
3. Ove si applichino i paragrafi 1 e 2, la dichiarazione contiene anche le seguenti indicazioni:
a) nome o ragione sociale ed indirizzo dell'operatore, quando trattasi di persona diversa dal dichiarante,
b) natura dell'operazione di perfezionamento,
c) designazione commerciale e/o tecnica dei prodotti compensatori,
d) tasso di rendimento o, se del caso, modalità di determinazione di detto tasso,
e) termine per ricevere una delle destinazioni doganali previste dall' o dall' del regolamento di base,
f) luogo in cui si prevede di effettuare l'operazione di perfezionamento.
CAPITOLO III
TERMINI DI CUI ALL' DEL REGOLAMENTO DI BASE
Storico versioni
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