Art. 8

In vigore dal 24 nov 1986
1. La concessione dell'autorizzazione con il sistema della sospensione è subordinata alla condizione che tutti i prodotti compensatori siano destinati all'esportazione. Tuttavia, questa condizione non è richiesta per i prodotti compensatori secondari la cui importanza economica non è maggiore di quella dei prodotti compensatori principali. 2. Quando si tratti di un'impresa che abbia flussi continui di fabbricazione destinati, al tempo stesso, al mercato della Comunità ed ai mercati terzi, e la persona che richiede l'autorizzazione non è in condizione di indicare con precisione la parte di prodotti compensatori destinata ad essere esportata fuori del territorio doganale della Comunità, l'autorità doganale concede l'autorizzazione con il sistema della sospensione procedendo ad una ragionevole valutazione di questa parte. CAPITOLO III COMPENSAZIONE PER EQUIVALENZA ED ESPORTAZIONE ANTICIPATA
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