Art. 4
In vigore dal 24 nov 1986
1. Prima di rilasciare l'autorizzazione, l'autorità doganale controlla se siano soddisfatte le condizioni necessarie per la
concessione del regime, e segnatamente le condizioni economiche.
2. Ai fini dell'applicazione dell', lettera a), seconda frase, del regolamento di base, per «importazioni prive di carattere commerciale» si intendono le importazioni aventi carattere occasionale, la cui natura o quantità delle merci non evidenzino intenti commerciali.
3. Ai fini dell'appllicazione dell', lettera c), del regolamento di base, l'autorità doganale fissa le modalità d'identificazione delle merci d'importazione nei prodotti compensatori oppure stabilisce i mezzi per accertare se siano soddisfatte le condizioni previste per il corretto svolgimento delle operazioni nell'ambito del sistema di compensazione per equivalenza.
A tal fine, l'autorità doganale fa ricorso, segnatamente, secondo i casi:
a) alla menzione o alla descrizione dei contrassegni specifici o dei numeri di fabbricazione;
b) all'apposizione di piombi, sigilli, punzonature o altri contrassegni;
c) al prelievo di campioni, illustrazioni o decrizioni tecniche;
d) alle analisi.
Storico versioni
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