Art. 12

1. Il cambiamento di situazione doganale, di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base avviene:

In vigore dal 24 nov 1986
a) in caso di ricorso alla compensazione per equivalenza, senza esportazione anticipata, sia per le merci di importazione che per le merci equivalenti, all'atto dell'accettazione del documento utilizzato per dare ai prodotti compensatori o alle merci tal quali una delle destinazioni doganali di cui all' del regolamento di base. Tuttavia, quando il titolare dell'autorizzazione immette, sul mercato comunitario, merci d'importazione, sia tal quali, sia in forma di prodotti compensatori, prima dell'appuramento del regime, la situazione doganale muta all'atto stesso di tale immissione sia per le merci di importazione che per le merci equivalenti; b) in caso di ricorso all'esportazione anticipata: - per i prodotti compensatori esportati, all'atto dell'accettazione della dichiarazione d'esportazione sempreché le merci d'importazione siano vincolate al regime; - per le merci d'importazione e le merci equivalenti, all'atto dell'accettazione della dichiarazione di vincolo al regime. 2. Il cambiamento di situazione doganale di cui al paragrafo 1 non modifica l'origine delle merci esportate. 3. In caso di distruzione totale o di perdita irreparabile delle merci tal quali o di prodotti compensatori, la parte di merci d'importazione distrutta o persa è determinata in funzione della parte di merci d'importazione presenti nelle scorte dello stesso tipo nell'impresa del titolare al momento in cui è avvenuta tale distruzione o perdita, a meno che il titolare dell'autorizzazione apporti la prova del quantitativo di merci d'importazione andato effettivamente distrutto o perso. CAPITOLO IV TRAFFICO TRIANGOLARE
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