Art. 15
In vigore dal 24 nov 1986
La durata di validità dell'autorizzazione è stabilita dall'autorità doganale in funzione delle condizioni economiche e tenuto conto delle particolari necessità del richiedente l'autorizzazione.
Se la durata eccede due anni, le condizioni in virtù delle quali è stata rilasciata l'autorizzazione sono riesaminate periodicamente alle scadenze indicate nell'autorizzazione medesima.
TITOLO III
FUNZIONAMENTO DEL REGIME
CAPITOLO I
MISURE SPECIFICHE DI POLITICA COMMERCIALE
Storico versioni
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