Art. 15

In vigore dal 24 nov 1986
La durata di validità dell'autorizzazione è stabilita dall'autorità doganale in funzione delle condizioni economiche e tenuto conto delle particolari necessità del richiedente l'autorizzazione. Se la durata eccede due anni, le condizioni in virtù delle quali è stata rilasciata l'autorizzazione sono riesaminate periodicamente alle scadenze indicate nell'autorizzazione medesima. TITOLO III FUNZIONAMENTO DEL REGIME CAPITOLO I MISURE SPECIFICHE DI POLITICA COMMERCIALE
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