Art. 20

In vigore dal 24 nov 1986
1. L'autorità doganale può esigere che l'autorizzazione venga presentata con la dichiarazione di vincolo al regime o con la dichiarazione di immissione in libera pratica nel quadro del sistema di rimborso. 2. Devono essere allegati alle dichiarazioni tutti gli altri documenti la cui presentazione è necessaria al vincolo al regime o alla immissione in libera pratica. (1) GU n. L 194 del 6. 8. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 134 del 31. 5. 1980, pag. 1. (3) GU n. L 183 del 14. 7. 1975, pag. 3. (4) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag 1. 3. L'autorità doganale può permettere che, invece di allegare i documenti, essi siano tenuti a sua disposizione.
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