Art. 24

1. Sempreché non venga pregiudicata la regolarità delle

In vigore dal 24 nov 1986
(5) GU n. L 171 del 29. 6. 1984, pag. 1. operazioni, l'autorità doganale permette, a richiesta dell'interessato e alle condizioni da essa stabilite, che: a) la dichiarazione di cui agli o 21 non contenga talune delle indicazioni di cui agli articoli da 19 a 21 o non vi vengano allegati taluni documenti di cui all'; b) venga presentato, invece della dichiarazione di cui agli o 21, un documento commerciale o amministrativo con una domanda di vincolo al regime o di ricorso al sistema del rimborso firmata dal dichiarante; c) il vincolo al regime di merci o il ricorso al sistema del rimborso avvenga senza che le merci le siano presentate e prima della presentazione della dichiarazione. 2. Qualora la procedura semplificata di cui al paragrafo 1, lettera c), sia autorizzata, fin dall'arrivo delle merci nei luoghi all'uopo designati, il titolare dell'autorizzazione è tenuto: a) a comunicare tale arrivo all'autorità doganale, nella forma e secondo le modalità da essa stabilite. Tuttavia, l'autorità doganale può: - invece di esigere dal titolare dell'autorizzazione di attendere l'arrivo effettivo delle merci per dargliene comunicazione, autorizzarlo ad informarla non appena tale arrivo sia imminente; - in talune circostanze particolari giustificate dalla natura delle merci in oggetto e dal ritmo accelerato delle operazioni d'importazione, dispensare il titolare dell'autorizzazione dall'obbligo di comunicarle l'arrivo delle merci volta per volta, a condizione che egli fornisca tutte le informazioni che essa reputi necessarie per poter esercitare, all'occorrenza, il suo diritto di visita; b) ad iscrivere le merci nelle proprie scritture. L'iscrizione deve essere effettuata nella forma e secondo le modalità stabilite dall'autorità doganale. Essa deve comportare l'indicazione della data alla quale tale iscrizione ha luogo. Essa può essere sostituita da ogni altra formalità, definita dall'autorità doganale, che presenti garanzie analoghe; c) a tenere a disposizione dell'autorità doganale tutti i documenti relativi al vincolo delle merci al regime. 3. L'autorità doganale rifiuta l'autorizzazione a beneficiare di una delle procedure semplificate di cui al paragrafo 1 alle persone: a) che non offrano tutte le garanzie necessarie per il buono svolgimento delle operazioni; b) le cui scritture non consentano all'autorità doganale, quando ci si avvalga della procedura semplificata di cui al paragrafo 1, lettera c), di controllare le operazioni. L'autorità doganale può rifiutare l'autorizzazione alle persone che non effettuino di frequente operazioni di vincolo di merci al regime.
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