Art. 22
In vigore dal 24 nov 1986
L'autorità doganale può permettere che le indicazioni di cui all', paragrafo 2, lettere b) e c), e quelle di cui all', lettere a) e b), non vengano fornite qualora l'autorizzazione sia esibita all'atto della presentazione della dichiarazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1986:3677:oj#art-22