Art. 19
In vigore dal 24 nov 1986
1. La dichiarazione di cui all' deve essere fatta per iscritto su un formulario conforme al modello ufficiale all'uopo stabilito dall'autorità doganale.
2. La dichiarazione deve essere firmata e contenere le indicazioni necessarie per l'individuazione delle merci e l'eventuale applicazione dei dazi all'importazione.
Essa deve recare, in particolare, le seguenti indicazioni:
a) nome o ragione sociale ed indirizzo del dichiarante;
b) nome o ragione sociale ed indirizzo del titolare dell'autorizzazione, quando trattasi di persona diversa dal dichiarante;
c) nome o ragione sociale ed indirizzo dell'operatore, quando trattasi di persona diversa dalle due persone suindicate;
d) designazione delle merci secondo le specificazioni figuranti nell'autorizzazione;
e) sottovoce in cui le merci figurano nella nomenclatura della tariffa doganale comune, nonché designazione delle stesse secondo le caratteristiche di detta nomenclatura o in termini sufficientemente precisi per consentire ai servizi doganali di stabilire subito e senza ambiguità che esse corrispondono alla sottovoce della tariffa doganale comune indicata nella dichiarazione;
f) estremi dell'autorizzazione;
g) numero, natura, marche e numeri dei colli contenenti le merci o, quando trattasi di merci non imballate, numero delle merci che formano oggetto della dichiarazione o dicitura «alla rinfusa», secondo il caso, oltre alle indicazioni necessarie per individuare tali merci;
h) per le merci dichiarate per un regime dopo aver formato oggetto della dichiarazione sommaria di cui all'
della direttiva 68/312/CEE (1), il riferimento a questa dichiarazione sommaria, sempre che il servizio doganale non apponga tale indicazione;
i) per le merci che non hanno formato oggetto della dichiarazione sommaria di cui alla lettera h) e che sono dichiarate per il regime:
- senza essere state preventivamente vincolate ad un altro regime doganale, le informazioni necessarie per l'individuazione del mezzo di trasporto a bordo del quale sono pervenute all'ufficio doganale;
- dopo essere state vincolate ad un altro regime doganale, le indicazioni necessari per l'appuramento di questo regime;
- dopo essere state poste in una zona franca, se del caso, le informazioni necessarie per l'individuazione del mezzo di trasporto a bordo del quale sono pervenute all'ufficio doganale;
j) quantità delle merci;
k) nel caso di merci soggette a dazi ad valorem, il loro valore in dogana stabilito in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1224/80 (2);
l) nel caso di merci soggette a dazi specifici, le indicazioni e le specificazioni quantitative complementari eventualmente necessarie per l'applicazione di tali dazi;
m) nel caso di merci soggette a dazi ad valorem con un minimo di riscossione fondato su dati specifici, l'insieme delle indicazioni di cui alle lettere k) e l);
n) paese di provenienza delle merci, a norma dell' del regolamento (CEE) n. 1736/75 (3), e loro paese di origine, a norma del regolamento (CEE) n. 802/68 (4), o, nel caso di merci che soddisfano alle condizioni necessarie per beneficiare di un trattamento preferenziale in virtù della loro origine, a norma delle disposizioni comunitarie o convenzionali che prevedono tale trattamento preferenziale.
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