Art. 18
In vigore dal 24 nov 1986
1. Il vincolo delle merci al regime, nel quadro del sistema della sospensione, è subordinato alla presentazione di una dichiarazione di vincolo al regime. La persona che compila la dichiarazione è denominata qui di seguito «dichiarante».
2. Il paragrafo 1 si applica anche in caso di vincolo al regime di merci d'importazione nel quadro del sistema di esportazione anticipata.
3. La dichiarazione di cui al paragrafo 1 dev'essere presentata in un ufficio doganale competente dello Stato membro in cui è stata rilasciata l'autorizzazzione. Tuttavia, qualora si ricorra al traffico triangolare, la dichiarazione di vincolo al regime delle merci d'importazione dev'essere presentata nell'ufficio doganale indicato sul bollettino INF 5
previsto dall'.
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