Art. 14

In vigore dal 24 nov 1986
1. Fatto salvo l', l'autorizzazione dev'essere fatta per iscritto su un formulario conforme al modello figurante nell'allegato II. Essa deve contenere almeno le informazioni figuranti nel predetto allegato. Essa è firmata e datata. 2. L'autorizzazione è inviata al richiedente. 3. L'autorizzazione ha effetto dalla data del rilascio. 4. In casi eccezionali debitamente motivati, l'autorità doganale può rilasciare un'autorizzazione con effetti retroattivi. Tali effetti non possono tuttavia essere anteriori alla presentazione della domanda di autorizzazione. 5. Copia dell'autorizzazione concessa è custodita dall'autorità doganale per almento tre anni civili a decorrere dalla fine dell'anno nel corso del quale cessa di essere valida.
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