Art. 53

In vigore dal 24 nov 1986
1. Quando le merci d'importazione sono oli d'oliva della sottovoce 15.07 A I o 15.07 A II della tariffa doganale comune e l'immissione in libera pratica di dette merci, sia tal quali, sia in forma di prodotti compensatori della sottovoce 15.07 A II della tariffa doganale comune, è autorizzata, il prelievo da riscutere è: - il prelievo agricolo indicato nel titolo d'importazione rilasciato nel quadro della gara, fatto salvo il disposto dell', paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3136/78 (2); oppure - l'ultimo prelievo agricolo minimo fissato dalla Commissione anteriormente alla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, quando è presentato il titolo di cui all' del presente regolamento o quando la quantità immessa in libera pratica è uguale o inferiore a 100 chilogrammi. (2) GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 72. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche quando le merci d'importazione sono olive della sottovoce 07.01 N II o 07.03 A II della tariffa doganale comune ed è autorizzata l'immissione in libera pratica di prodotti compensatori della sottovoce 15.07 A II della medesima tariffa.
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