Art. 52
In vigore dal 24 nov 1986
1. L'elenco dei prodotti compensatori e delle operazioni di perfezionamento da cui risultano e alle quali si applica l', paragrafo 1, lettera a), primo trattino, del regolamento di base figura nell'allegato VII.
2. La data da prendere in considerazione per la determinazione dei dazi all'importazione relativi ai prodotti compensatori di cui al paragrafo 1 è quella dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.
3. L'autorità doganale ammette l'applicazione dell', paragrafo 1, lettera a), primo trattino, del regolamento di base alla tassazione dei cascami, dei rottami, dei residui, dei ritagli e degli scarti diversi da quelli figuranti nell'elenco di cui al paragrafo 1.
Ogni Stato membro comunica ogni sei mesi alla Commissione i casi in cui sia stato applicato il presente paragrafo.
Storico versioni
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