Art. 49

In vigore dal 24 nov 1986
1. Qualora sia stata rilasciata un'autorizzazione globale d'immissione in libera pratica in applicazione dell', le merci d'importazione possono essere immesse sul mercato comunitario, sotto forma di prodotti compensatori o di merci tal quali, senza che al momento della loro immissione sul mercato siano state espletate formalità d'immissione in libera pratica. Solamente per l'applicazione del paragrafo 2, non si considera che le merci così immesse sul detto mercato abbiano ricevuto una delle destinazioni di cui all' del regolamento di base. 2. Le merci d'importazione, sotto forma di prodotti compensatori o di merci tal quali, che formano oggetto di un'autorizzazione globale d'immissione in libera pratica rilasciata conformemente all' e alle quali non è stata assegnata una delle destinazioni di cui all' del regolamento di base allo spirare del termine stabilito sono considerate immesse in libera pratica e la dichiarazione d'immissione in libera pratica è considerata depositata ed accettata e lo svincolo come avvenuto in tal momento senza che si possa concedere una dilazione per il pagamento. 3. Per l'applicazione del regolamento (CEE) n. 222/77 (1), le merci immesse sul mercato comunitario conformemente al paragrafo 1 sono considerate comunitarie dal momento dell'immissione. Sezione 3 Immissione in libera pratica di merci soggette a misure specifiche di politica commerciale
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