Art. 44

In vigore dal 24 nov 1986
1. Sempreché non venga pregiudicata la regolarità delle operazioni, l'autorità doganale permette, alle condizioni da essa stabilite, che: a) venga presentato, al posto della dichiarazione d'esportazione, un documento commerciale o amministrativo con una domanda di esportazione, firmata dal dichiarante, b) l'esportazione di prodotti compensatori abbia luogo senza che essi vengano presentati all'autorità doganale abilitata a controllare l'esportazione e prima del deposito della dichiarazione d'esportazione. 2. Quando venga autorizzata la procedura semplificata di cui al paragrafo 1, lettera b), il titolare dell'autorizzazione è tenuto: a) ad informare l'autorità doganale abilitata a controllare l'esportazione di cui al paragrafo 1, lettera b), nella forma e secondo le modalità da essa stabilite, delle spedizioni da effettuare, per consentirle di procedere, se del caso, al loro controllo prima della partenza; b) a redigere la dichiarazione di esportazione o il documento di cui al paragrafo 1, lettera a); c) ad annotare nelle proprie scritture le merci tal quali o i prodotti compensatori destinati all'esportazione. L'iscrizione avviene nella forma e secondo le modalità stabilite dall'autorità doganale. Essa deve recare la data alla quale ha luogo l'iscrizione. Tale iscrizione può essere sostituita da ogni altra formalità, definita dall'autorità doganale, che presenti garanzie analoghe; d) a tenere a disposizione dell'autorità doganale tutti i documenti relativi all'esportazione delle merci tal quali o dei prodotti compensatori. 3. L'autorità doganale rifiuta l'autorizzazione a beneficiare di una delle procedure semplificate di cui al paragrafo 1 alle persone: a) che non offrano tutte le garanzie necessarie per il buono svolgimento delle operazioni di perfezionamento attivo; b) le cui scritture non consentano all'autorità doganale, quando ci si avvalga della procedura semplificata di cui al paragrafo 1, lettera b), di controllare le operazioni. (1) GU n. L 156 del 7. 6. 1982, pag. 1. L'autorità doganale può rifiutare l'autorizzazione alle persone che non effettuino di frequente operazioni di perfezionamento attivo.
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