Art. 48
In vigore dal 24 nov 1986
1. La dichiarazione incompleta, il documento commerciale o amministrativo e l'iscrizione nelle scritture di cui all' devono contenere almeno le indicazioni necessarie per identificare i prodotti compensatori o le merci tal quali oltre agli estremi dell'autorizzazione.
L'accettazione, da parte dell'ufficio doganale, della dichiarazione incompleta, del documento commerciale o amministrativo, o l'iscrizione nelle scritture hanno lo stesso valore giuridico dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.
Se del caso, è effettuata una visita dei prodotti compensatori o delle merci tal quali sulla base delle indicazioni figuranti nella dichiarazione incompleta, nel documento commerciale o amministrativo o nelle scritture.
Nei casi di cui all', paragrafo 1, lettera c), l'iscrizione dei prodotti compensatori o delle merci tal quali nelle scritture ha valore di svincolo.
2. La dichiarazione complementare o la dichiarazione relativa ai prodotti compensatori o alle merci tal quali che formano oggetto dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1 deve essere presentata all'ufficio doganale competente nei termini stabiliti dall'autorità doganale.
L'accettazione di tale dichiarazione non ha lo stesso valore giuridico dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.
3. L'autorità doganale può permettere che la dichiarazione complementare o la dichiarazione di cui al paragrafo 2 rivesta carattere globale, periodico o riepilogativo.
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