Art. 43
In vigore dal 24 nov 1986
1. Le disposizioni da osservare relativamente alla presentazione di una dichiarazione d'esportazione, alla sua accettazione, alla sua rettifica e al suo annullamento, all'esame dei prodotti compensatori o delle merci tal quali dichiarati, all'eventuale prelievo di campioni, alla verifica della dichiarazione e dei documenti che a questi si riferiscono, al risultato della verifica nonché all'autorizzazione di esportare i prodotti o le merci, sono quelle adottate dagli Stati membri per conformarsi alla direttiva 81/177/CEE del Consiglio, del 24 febbraio 1981, relativa all'armonizzazione delle procedure di esportazione delle merci comunitarie (1), e alla sua direttiva di applicazione 82/347/CEE (1), tenuto conto degli obiettivi del presente regolamento.
(1) GU n. L 83 del 30. 3. 1981, pag. 40.
2. In caso di ricorso al sistema dell'esportazione anticipata si applica, mutatis mutandis, l', paragrafo 2.
Sezione 2
Procedure semplificate
Storico versioni
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