Art. 42

In vigore dal 24 nov 1986
L'esportazione diretta o effettuata dopo l'assegnazione all'una o all'altra delle destinazioni doganali di cui agli , paragrafo 2, lettera a) o b), e 27 del regolamento di base dei prodotti compensatori o delle merci tal quali, è subordinata all'espletamento delle formalità d'esportazione.
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