Art. 39

In vigore dal 24 nov 1986
1. Le merci immesse in libera pratica nel quadro del sistema di rimborso e i prodotti compensatori ottenuti applicando questo sistema possono formare oggetto di operazioni successive di perfezionamento nel quadro di altre autorizzazioni che prevedano lo stesso sistema. L'autorità doganale rilascia eventualmente una nuova autorizzazione facendo riferimento all'autorizzazione rilasciata precedentemente. 2. Quando viene concessa un'altra autorizzazione alle condizioni previste dal paragrafo 1, si tiene conto del termine fissato nella nuova autorizzazione per il rimborso o l'abbuono dei dazi. CAPITOLO VII DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE RELATIVE ALLE DESTINAZIONI DOGANALI DI CUI AGLI DEL REGOLAMENTO DI BASE
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