Art. 40

1. Fatta salva l'applicazione delle procedure semplificate,

In vigore dal 24 nov 1986
qualsiasi prodotto compensatore o qualsiasi merce tal quale cui verrà attribuita una delle destinazioni doganali di cui agli del regolamento di base dev'essere presentato all'ufficio doganale competente, abilitato dall'autorità doganale a controllare il regime, e formare oggetto delle formalità doganali previste per la destinazione in causa, in conformità delle disposizioni generali relative a tale destinazione. Tuttavia, l'autorità doganale può consentire che detto prodotto o detta merce siano presentati ad un ufficio doganale diverso da quello di cui al primo comma. 2. Sono considerati presentati ad un ufficio doganale i prodotti compensatori o le merci tal quali la cui presenza nel perimetro dell'ufficio o in altro luogo designato dall'autorità doganale sia stata da quest'ultima segnalata nelle forme prescritte per poter provvedere alla loro sorveglianza o al loro controllo.
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