Art. 45

In vigore dal 24 nov 1986
1. Il documento commerciale o amministrativo e l'iscrizione nelle scritture di cui all' devono contenere almeno le indicazioni necessarie per identificare le merci o i prodotti e gli estremi dell'autorizzazione. L'accettazione, da parte dell'ufficio doganale, del documento commerciale o amministrativo o l'iscrizione nelle scritture ha lo stesso valore giuridico dell'accettazione della dichiarazione d'esportazione. Se del caso è effettuata una visita delle merci o dei prodotti sulla base delle indicazioni figuranti nel documento commerciale o amministrativo o nelle scritture. Nei casi di cui all', paragrafo 1, lettera b), l'iscrizione delle merci nelle scritture ha valore di svincolo. 2. La dichiarazione relativa alle merci o ai prodotti che formano oggetto dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1 deve essere presentata all'ufficio doganale competente nei termini stabiliti dall'autorità doganale. L'accettazione di detta dichiarazione non ha lo stesso valore giuridico dell'accettazione della dichiarazione d'esportazione. 3. L'autorità doganale può permettere che la dichiarazione rivesta carattere globale, periodico o riepilogativo. CAPITOLO IX DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL'IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA Sezione 1 Circostanze che giustificano l'immissione in libera pratica
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