Art. 46

1. L'immissione in libera pratica dei prodotti compensatori o delle merci tal quali è giustificata segnatamente:

In vigore dal 24 nov 1986
a) quando le condizioni del mercato terzo risultino modificate e rendano economicamente impossibile la prevista esportazione; b) quando riguardi prodotti compensatori secondari la cui importanza economica non è maggiore di quella dei prodotti compensatori principali; c) quando si tratti di merci tal quali o di prodotti compensatori nel quadro di un'autorizzazione rilasciata conformemente all', paragrafo 2; d) quando l'operazione di perfezionamento prevista non possa essere effettuata per motivi tecnici e/o economici. 2. L'autorità doganale può autorizzare l'immissione in libera pratica caso per caso o globalmente. L'autorizzazione è rilasciata unicamente se non vi si oppongono le altre disposizioni comunitarie connesse all'immissione in libera pratica. Sezione 2 Procedure semplificate
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