Art. 51

In vigore dal 24 nov 1986
1. Per le merci d'importazione che all'atto dell'accettazione della dichiarazione di cui all' potevano beneficiare di un trattamento tariffario favorevole a motivo della loro destinazione particolare, i dazi all'importazione da riscuotere, in applicazione dell', paragrafo 1, del regolamento di base, sono calcolati applicando il tasso corrispondente a questa destinazione, sempre che risultino soddisfatte le condizioni previste per la concessione del beneficio di quest'ultimo, senza che sia necessario concedere alcuna autorizzazione per beneficiare di questo trattamento. (1) GU n. L 38 del 9. 2. 1977, pag. 1. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano solo quando le merci hanno ricevuto la destinazione particolare prevista per beneficiare del regime tariffario favorevole prima dello spirare del termine fissato a tale scopo nelle disposizioni comunitarie che determinano le condizioni alle quali è subordinata l'ammissione di tali merci al benefico di tale regime. Questo termine inizia al momento dell'accettazione della dichiarazione di cui all'. Esso può essere prorogato dall'autorita doganale qualora la merce non abbia ricevuto la destinazione per un caso fortuito o di forza maggiore o per esigenze inerenti al procedimento tecnico di utilizzo della merce.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1986:3677:oj#art-51

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo