Art. 55
In vigore dal 24 nov 1986
1. Quando i prodotti compensatori sono immessi in libera pratica e l'importo dell'obbligazione doganale è stabilito sulla base degli elementi di tassazione delle merci d'importazione, conformemente all' del regolamento di base, le indicazioni di cui all', paragrafo 1, lettere h), i), j) e k) della direttiva 82/57/CEE della Commissione, del 17 dicembre 1981, che fissa talune disposizioni di applicazione della direttiva 79/695/CEE del Consiglio, relativa all'armonizzazione delle procedure per l'immissione in libera pratica delle merci (3), devono riferirsi alle merci tal quali.
2. Le indicazioni di cui al paragrafo 1 non debbono tuttavia essere fornite quando il bollettino d'informazioni
INF 1 o un altro documento comportante le stesse indicazioni he quelle figuranti sull'INF 1 e emesso nello stesso Stato membro dove viene effettuata l'immissione in libera pratica sia allegato alla dichiarazione di immissione in libera pratica.
(1) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.
(2) GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 9.
(3) GU n. L 28 del 5. 2. 1982, pag. 38.
Sezione 2
Ripartizione delle merci d'importazione fra i prodotti compensatori
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1986:3677:oj#art-55